Modifiche Statuto approvate dal Congresso Nazionale SLC-CGIL

Cattolica, 8 – 10 Febbraio 2006

 

 

 

Art. 1 – Definizione. Comma 11

 

11.              Sono affiliati a SLC: il Sindacato Attori Italiani (SAI), il Sindacato Italiano lavoratori del Fumetto (SILF), il Sindacato Italiano Artisti della Musica (SIAM), il Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia (SINAGI).

Ciascuno di essi stipula con SLC un proprio protocollo di affiliazione, contenente le indicazioni politiche e le norme che regolano i reciproci rapporti, che viene approvato dai rispettivi Comitati Direttivi Nazionali.

 

 

Art. 17 – Coordinamento regionale

 

  1. Il Coordinamento Regionale è una struttura funzionale eletta dai Comitati Direttivi di Comprensorio o Provincia o Area Metropolitana
  2. Prima dell’avvio dei Congressi Comprensoriali il Coordinamento regionale uscente, sentiti i Comprensori o Province o Aree Metropolitane, definisce i criteri ed il numero dei propri componenti da eleggere nei Comitati Direttivi comprensoriali una volta effettuati i rispettivi Congressi (Congressi di Comprensorio, Provincia o Area Metropolitana); eventuali vacanze dei componenti eletti che si verificassero, possono essere integrate per designazione da parte del Comitato Direttivo, del Comprensorio o Province o Area Metropolitana, che ha eletto i componenti da sostituire.

 

     Il Coordinamento di concerto con i Comprensori o Province o Aree Metropolitane:

-         Definisce la quota di risorse finalizzate al proprio funzionamento;

-         elegge il Coordinatore Regionale, di norma coincidente con il Segretario Generale del Comprensorio o Provincia, Capoluogo di Regione o della realtà territoriale più significativi su proposta dei centri regolatori;

-         svolge funzione di coordinamento regionale delle politiche categoriali e delle attività dei settori e di direzione delle politiche contrattuali laddove specificamente previsto dall’articolazione delle aree tematiche e /o delle aziende organizzata da SLC;

-         individua e fissa criteri organizzativi per il funzionamento di dipartimenti, settori ed uffici utili allo svolgimento selle proprie funzioni operative e coordina l’attività organizzativa e di ripartizione e canalizzazione delle risorse. A tali fini, nell’ambito del Coordinamento può essere eletto un esecutivo.

 

  1. Esclusivamente ai fini amministrativi, le risorse destinate al funzionamento del         Coordinamento Regionale costituiranno un capitolo specifico dei bilanci preventivo e         consuntivo del Comprensorio che esprime il Coordinatore Regionale.