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Il Sindacato è una libera associazione di donne ed uomini, regolata da uno statuto democratico, che si occupa di migliorare le condizioni di lavoro e di vita della categoria che rappresenta, di difenderne la dignità, umana e professionale, senza discriminazioni di sesso, religione, fede politica, colore della pelle. Perché un Sindacato di musicisti? Chi ne sentiva il bisogno? Perché il sindacato fino ad oggi si è occupato solo della piccolissima minoranza di musicisti garantiti trascurando i bisogni specifici della grande maggioranza di discontinui. Siamo tutti abituati e affezionati all’immagine del musicista come appartenente ad un altro mondo, quello che ha a che fare con le nostre emozioni. Più difficile immaginarcelo anche come lavoratore, materia prima e prodotto finito di un ciclo economico non molto dissimile da quello dell’automobile.Se vedi il musicista sotto questa veste e ti informi sulla sua reale condizione in Italia, in termini di diritti e protezioni sociali, ti accorgi che la sua è una condizione paragonabile alla clandestinità. Qual è il vostro obiettivo? Aiutare e migliorare la creatività, la musica, migliorando la vita di chi la fa, di chi la produce. Come pensate di raggiungere questo risultato? 1) con l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti anche per gli autonomi, per integrare la fisiologica discontinuità del lavoro e dei redditi, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, perché il palcoscenico è uno degli ambienti a più alto rischio, la deducibilità dei costi per i subordinati e il foglio d’ingaggio obbligatorio. Allo scopo abbiamo ispirato una Proposta di legge, la 4709 che prevede queste importanti tutele. 2) con la riduzione delle 120 giornate contributive ENPALS perché è una soglia irrealistica che incoraggia il lavoro irregolare. In alternativa chiederemo la restituzione dei contributi versati, insufficienti a raggiungere il requisito pensionistico, sotto forma di TFR, liquidazione, alla fine della carriera. 3) le prove sono parte integrante della nostra attività, vanno quindi riconosciute come giornate di lavoro a tutti gli effetti ai fini previdenziali ed assicurativi. In proposito chiediamo il ripristino di questa possibilità abrogata con la finanziaria 2003. 4) con il ripristino dell’Iva agevolata al 10% per tutta la musica, incredibilmente esclusa dalle agevolazioni per un errore tipografico (sic!) 5) attraverso lo strumento della contrattazione collettiva. In Aprile 2005 abbiamo firmato il rinnovo del Contratto Nazionale a tutela dei diritti dei musicisti scritturati dai pubblici esercizi aderenti a FIPE/Confcommercio. In Piemonte stiamo per giungere al primo Contratto Collettivo di Lavoro. Primo esempio in Italia da estendere a tutte le Regioni: i soggetti organizzatori che vorranno continuare a godere di contributi pubblici dovranno adottare in futuro questo contratto che garantisce ai musicisti disoccupazione, assicurazione contro gli infortuni, malattia, maternità, minimi sindacali, ecc.. Occorre anche ricordare che i musicisti lavorano in un settore dove il sommerso raggiunge picchi catastrofici: una delle cause prime della loro debolezza contrattuale che va quindi smascherata e contrastata con energia. Se non esisti non è possibile rivendicare tutele quindi, 6) lotta al sommerso, premiando chi si mette in regola con incentivi alla musica dal vivo anche nei pub, ma anche rendendo conveniente al musicista l’uscita dal sommerso attraverso l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione. Chi può iscriversi al SIAM? Tutti i musicisti e i cantanti, indipendentemente dal genere musicale, che hanno fatto della musica la propria attività principale, che non hanno un rapporto di lavoro stabile a tempo indeterminato e che accettano il nostro Statuto. Quali vantaggi comporta iscriversi? Oltre a dare forza ai tuoi diritti avrai a disposizione gratuita l’assistenza legale per cause di lavoro, l’assistenza per le pratiche di disoccupazione e maternità, ecc.., la dichiarazione dei redditi, anche del modello unico partita IVA, ai prezzi CAF, entrerai in contatto con tantissimi colleghi, in più usufruirai di tutte le convenzioni stipulate dalla CGIL: viaggi, studi dentistici, librerie, cinema, ecc... Come posso aderire e quanto costa? L’iscrizione avviene attraverso il versamento annuale della quota di 30 Euro. Dove posso informarmi sul SIAM? siam-sicilia@cgil-slc.cgil Sul nostro sito: www.sindacatomusicisti.it trovi tutte le informazioni sulla nostra attività, documenti, statuto, links, ecc.
PIATTAFORMA
SINDACALE 2007 Il SIAM (Sindacato Italiano Artisti della Musica) è fra i promotori e sostenitori di una Proposta di legge, la C.195 (ex C.4709), frutto di una lunga discussione e di un’ampia condivisione, il cui iter era già iniziato nella passata legislatura e che è stata ripresentata alla nuova Commissione Lavoro della Camera. Questo progetto di legge rappresenta un passo avanti importante, ha buone possibilità di successo, riguarda tutti i lavoratori dello Spettacolo, artisti e tecnici e, soprattutto, va nella direzione auspicata. Il testo prevede infatti: * Integrazione dei redditi a copertura dei periodi di non lavoro, fisiologici nelle attività artistiche, attraverso l’estensione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, indipendentemente dal rapporto di lavoro intrattenuto, sia esso autonomo che subordinato; * Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, indipendentemente dal rapporto di lavoro intrattenuto, sia esso autonomo che subordinato, perché il palcoscenico, insieme al set cinematografico, è stato individuato dall’Inail come ambiente ad alto rischio; * Adozione obbligatoria di un “foglio d’ingaggio” per una pattuizione chiara dei diritti e dei doveri dei contraenti; * Istituzione del Registro dei lavoratori dello spettacolo per distinguere il professionismo dal dilettantismo; * La detraibilità dei costi necessari all’attività artistica ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, quale primo passo di un adeguamento del sistema fiscale alle specificità delle professioni artistiche; * Disposizioni fiscali per il sostegno alla musica dal vivo per favorire anche le musiche non raggiunte dalle sovvenzioni pubbliche. Peraltro, gli obiettivi di questa proposta trovano piena concordanza con quanto indicato nel Programma dell’Unione, laddove impegna l’attuale Governo ad una “regolamentazione del mercato del lavoro dello spettacolo con l’introduzione di regole specifiche per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, una disciplina delle professioni di agente e di rappresentante degli artisti e nuove disposizioni sul trattamento fiscale nei settori dello spettacolo e della musica dal vivo.” Chiediamo inoltre: L’abrogazione dei commi 98, 99 e 100 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004). L’introduzione della nuova figura professionale di lavoratore autonomo esercente attività musicali, oltre a trasformare il lavoratore in sostituto d’imposta, rappresenta un arretramento inaccettabile della giurisprudenza del lavoro perché: a) mette in capo al soggetto debole, il lavoratore, la responsabilità dei versamenti contributivi; b) è in contrasto con la legislazione di tutela dei lavoratori dello spettacolo, laddove prevede che l’obbligo dei versamenti contributivi previdenziali faccia capo al committente anche se il rapporto di lavoro è di natura autonoma; c) vanifica e distorce le finalità della certificazione di agibilità, strumento di controllo forte nei confronti del committente; infine, d) opera un’inaccettabile discriminazione fra lavoratori dello spettacolo a danno della specifica categoria dei musicisti; La reintroduzione della possibilità, per i lavoratori dello spettacolo, di inserire nei contratti d’ingaggio le giornate di prova autonomamente svolte e di contribuirle al minimo sia ai fini previdenziali che dell’accesso all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Il DLgs 30 aprile 1997, n. 182 prevedeva al terzo, quarto e quinto periodo del comma 15 dell’art. 1 tale possibilità, limitatamente alla contribuzione previdenziale, che è stata abolita con la soppressione dei periodi indicati operata dall’art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003). Tali giornate di prova, prima della soppressione, andavano contribuite al minimo consentendo ai lavoratori discontinui di raggiungere il numero minimo di versamenti contributivi previdenziali necessari al completamento dell’anno di anzianità contributiva. Va ricordato che dal 1° gennaio 1993 il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia per i lavoratori dello spettacolo è passato dalle 60 giornate per 15 anni (900) a ben 120 per 20 anni (2.400). La conseguenza di tale improvviso e radicale aumento (+ 267%), a fronte di una domanda di lavoro stabile se non in regresso, è che moltissimi lavoratori versano contributi per una prestazione di cui non beneficeranno, spingendoli così ad accettare, se non preferire, il lavoro in nero; La riduzione del requisito delle 120 giornate lavorate necessarie per costituire l’annualità contributiva presso l’ENPALS. Si tratta semplicemente di adeguare alla realtà del lavoro nello spettacolo le regole di questo Ente affinché sia messo nella condizione di ottemperare al proprio compito istituzionale; La riduzione dell'IVA sulle prestazioni artistiche dei musicisti dal 10% al 4%. La riduzione dell'imposta al 4% ridurrebbe, pur non eliminandola del tutto, la penalizzazione fiscale cui sono soggette le associazioni, le pro loco, i teatri, i comuni, le province e tutti quei soggetti non profit che organizzano spettacoli musicali ma che non possono scaricare l'IVA. E’ contraddittorio pensare a politiche di sostegno allo spettacolo e, contemporaneamente, appesantirne il costo della produzione; Azioni di contrasto del sommerso. L’accesso all’istituto della disoccupazione, la riduzione delle 120 giornate per maturare l’annualità previdenziale, la possibilità di contribuire le giornate di prova, rappresentano già una strategia forte ed articolata di contrasto del sommerso. Occorre però, in un quadro di accompagnamento dell’emersione ispirato a gradualità, integrare tale strategia con politiche premiali per chi emerge, semplificazione delle procedure e strumenti di controllo più cogenti, per esempio attraverso una revisione della convenzione Siae/Enpals esistente; Il ripristino, da parte della SIAE, del sistema di rilevazione analitico per la ripartizione dei proventi da diritto d’autore della Classe I Concertini-Ballo, o la rimodulazione delle attuali due Classi Siae per la musica dal vivo. Per contrastare il fenomeno dei programmi musicali falsi (quei “borderò” in cui non vengono indicati i brani effettivamente eseguiti nella serata, ma brani propri o di terzi), la Commissione Musica della SIAE ha deciso, a far data dal 2007, di sostituire al sistema analitico di rilevazione e ripartizione dei proventi per le musiche eseguite per la Classe I Concertini e Ballo, basato sul “borderò”, un sistema a campionamento, basato su rilevazioni (registrazioni) a campione effettuate segretamente da personale dell’Ente. Poiché nella Classe I rientrano anche gli spettacoli musicali tipici del circuito del “clubbing”, dove si eseguono generi diversi dal ballo e dove vengono spesso proposti brani originali (dal jazz alla canzone d’autore, ecc) il sistema a campionamento non solo danneggia la gran parte degli autori-esecutori (maggioranza dei musicisti) ma la stessa creatività, togliendo a chi la pratica quel poco di reddito in più che è spesso condizione di sopravvivenza. In presenza di oltre 200.000 trattenimenti semestrali nella Classe Prima – Concertino, le 500 rilevazioni previste dalla delibera SIAE rappresentano un campione risibile, e se si considera che la rilevazione (registrazione) verrebbe effettuata non per tutta la serata ma solo per una parte di essa, la rappresentatività di questo sistema si ridurrebbe al lumicino. Per il musicista autore-esecutore che esegua proprie composizioni, o per il piccolo (quanto a pubblico) autore, vedere qualche euro dei proventi che gli spettano, avrà, con questo sistema, le stesse probabilità di vedere l’Italia improvvisamente liberata dalla corruzione. Per battere il fenomeno delle dichiarazioni mendaci, che si manifesta esclusivamente nel ballo e nell’intrattenimento con esecuzione di “cover” (brani di grande successo) senza soffocare la creatività, la SIAE dovrebbe rimodulare l’attuale sistema di raggruppamento delle esecuzioni pubbliche, ad oggi diviso in due sole Classi, rendendolo più aderente alla realtà variegata dei club, e prevedendo una nuova Classe specifica per esecuzioni di COVER-BALLO. Limitatamente a questa neo Classe, il sistema a campionamento ha senso ed efficacia. Anzi, efficacia assolutamente superiore e maggiore economicità, circoscrivendo il proprio target. Non certo stando così le cose, con le attuali inattuali due Classi di raggruppamento di tutta la musica dal vivo in vigore che tengono forzatamente insieme situazioni affatto diverse. L'abolizione della certificazione di agibilità e la riscossione contestuale dei diritti d’autore e dei contributi previdenziali. Le relative complicazioni della procedura contributiva (apertura di una posizione presso l’Enpals, versamenti cauzionali, richiesta di certificazione di agibilità per ogni singolo concerto o trattenimento musicale, successivo versamento dei contributi con modello F24, esibizione della certificazione dell’avvenuto pagamento) hanno determinato, per i tanti soggetti organizzatori spesso improvvisati, con modesto volume d’affari e privi di competenze amministrative, sia l’acutizzarsi del fenomeno del sommerso che la riduzione delle programmazioni e la proliferazione di censurabili forme parassitarie di intermediazione, attuate da cooperative ed associazioni disoneste, nate con l’unico scopo di ottemperare a tali procedure per conto del reale committente, che non vuole più farsene carico, a spese dei lavoratori dello spettacolo e con un aggravio dei costi complessivi. Proponiamo quindi il superamento della cd. certificazione di agibilità, le cui finalità di tutela forte per i lavoratori dello spettacolo potrebbero essere più efficacemente raggiunte attraverso la riscossione contestuale, in unica soluzione, da parte della SIAE, dei contributi previdenziali unitamente ai diritti d’autore dovuti dai soggetti utilizzatori di musica dal vivo, perché dove c’è musica dal vivo c’è chi la esegue. Il sistema di riscossione della Siae è capillare ed ha raggiunto un livello di efficienza molto alto: in presenza di una convenzione, già stipulata fra i due enti per il controllo da parte del personale Siae dell’assolvimento degli obblighi contributivi dovuti all’Enpals, non è più efficace ed economico far percorrere la stessa via agli emolumenti da diritto d’autore ed ai contributi previdenziali? E’ l’uovo di Colombo per battere il sommerso. L’apertura di un confronto con l’IMAIE, la SIAE e le corrispondenti istituzioni e società estere per giungere infine al riconoscimento, morale ed economico, dell’apporto che anche l’interprete esecutore di musica dal vivo dà al successo, alla diffusione, alla longevità delle opere, sia in considerazione dell’evidente reciprocità fra successo dell’opera e sua diffusione (le musiche più famose sono le più eseguite ma, viceversa, più le opere sono eseguite più incrementano la propria fama) che dell’apporto creativo della prestazione artistica dell’opera dell’ingegno anche in sede di spettacolo dal vivo; Di normare i rapporti di lavoro, stipulati dai soggetti organizzatori di manifestazioni musicali beneficiari di finanziamenti pubblici, erogati da regioni ed enti locali, attraverso lo strumento della contrattazione collettiva su base territoriale che deve avvenire fra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, gli enti di organizzazione e distribuzione delle produzioni di spettacolo musicale e gli enti erogatori di finanziamenti. Una "piccola" significativa vittoria del Siam PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE NOSTRE RICHIESTE PER CIRCOSCRIVERE L’APPLICAZIONE DEL COMMA 188. In un nostro precedente comunicato facevamo riferimento ad una circolare ENPALS applicativa del comma 188, già emanata. In realtà si trattava di un documento di interpretazione dell’applicazione del comma 188, di cui eravamo venuti in possesso, preventivamente sottoposto al vaglio del Ministero da parte dell’Enpals, prima di emanare la circolare vera e propria (circolare 6 del 20 aprile 2007). Il Ministero del Lavoro, con una sua nota esplicativa del 13 aprile, ha condiviso l’interpretazione di quel documento laddove intende circoscrivere l’applicazione del comma 188 alle sole celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche, accogliendo in questo modo le critiche in più occasioni sollevate da noi e dagli altri soggetti del Forum dello spettacolo e specificando nella nota citata che diversamente: “la disposizione assumerebbe i connotati di una deroga generalizzata all’assicurazione obbligatoria, che vanificherebbe i principi generali di tutela previdenziale dei soggetti che operano nel campo dello spettacolo”,. Non solo, poco più avanti il Ministero chiarisce ancora meglio il campo di applicazione riferendosi a “manifestazioni popolari a carattere amatoriale e prive di fini di lucro” . In quel documento il Ministero dà anche indicazioni all’ENTE perché si definiscano con precisione i criteri per l’identificazione delle categorie esentate, questo in particolare per l’aleatoria categoria di studente. Indicazioni così accolte dall’ENPALS nella sua circolare: “prima dello svolgimento degli spettacoli musicali di cui si tratta, i rispettivi datori di lavoro o committenti dovranno accertare, tramite acquisizione di idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti comprovanti l’appartenenza dei lavoratori alle citate tipologie di soggetti, con particolare riguardo a quella degli studenti.” Che poi vengono così identificati: ”studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico nazionale”. Inoltre, sempre nella circolare, si aggiunge che: “(…) permangono - ove previsti - tutti gli altri obblighi di legge riguardanti le norme in materia di sicurezza sociale: gli adempimenti inerenti la tutela del lavoro minorile; l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la sicurezza; il versamento della contribuzione assistenziale all’Inps (DS, SSN, etc.)”. Purtroppo non è stata accolta dal Ministero la proposta che in caso di superamento del tetto di 5.000 Euro nell’anno solare venga versata la contribuzione dovuta non solo per la parte eccedente ma anche sulla quota di 5.000 Euro precedentemente esentata. Cos’ infatti la circolare ENPALS: “si sottolinea come, ove nel corso dell’anno solare si sia superato il predetto limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti ad assolvere, per la quota di reddito eccedente il limite di 5.000 euro, agli adempimenti contributivi ed informativi conformemente alle norme ordinarie”.
SIAM/SLC/CGIL Il Coord. Reg.le Sicilia DANILO SULIS
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