Sindacato Lavoratori
Comunicazione
Segreteria nazionale
(Adeguato ai sensi del
DL 460/97, in sede di CDN SLC del 11/12/1998)
TITOLO I
Principi costitutivi
Art. 1 – Definizione
1.
Il
Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione (SLC) è l’organizzazione sindacale
dei lavoratori di tutti i settori che operano ai vari livelli nel sistema delle
comunicazioni.
2.
SLC
è un’organizzazione sindacale plurietnica che promuove la libera associazione e
l’autotutela solidale individuale e collettiva
di lavoratrici e di lavoratori.
3.
SLC
aderisce alla CGIL della quale è espressione tra i
lavoratori della categoria, accettandone lo Statuto e il regolamento
elettorale.
4.
Si impegna, pertanto, a realizzare insieme con
5.
L’adesione
a SLC è volontaria ed avviene, su richiesta, senza
ulteriori formalità.
6.
Essa
comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto
dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose, culture e
formazioni politiche.
7.
L’adesione
a SLC comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto,
in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche,
sociali e politiche quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una
società democratica.
8.
SLC
è giuridicamente e finanziariamente autonomo con proprio fondo distinto da
quello della CGIL.
9.
SLC
ha sede in Roma.
10. Possono aderire
a SLC le lavoratrici e i lavoratori di:
Aziende postali e bancoposta, Aziende di
telecomunicazioni, Aziende di emittenza
radiotelevisiva, Aziende cartarie, cartotecniche, grafiche e editoriali
periodiche, Aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di
stampa, Aziende del settore della pubblicità, informatica; Aziende videofonografiche, aereofotogrammetriche
e di fotolaboratori, Aziende cinematografiche;
le lavoratrici e i lavoratori degli:
Enti
teatrali,
Enti musicali;
le lavoratrici e i lavoratori che svolgono:
Attività dello sport e del tempo libero, Ippica e Case da Gioco,
Attività audiovisuali e multimediali,
Attività di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografico,
Attività teatrali,
Attività musicali;
le lavoratrici e i lavoratori della:
Società italiana autori e editori (SIAE).
11. Sono affiliati
a SLC: il Sindacato Attori Italiani (SAI), il Sindacato Nazionale Giornalai
d’Italia (SINAGI), il Sindacato Italiano Lavoratori del Fumetto (SILF), il
Sindacato Italiano Artisti della Musica (SIAM).
Art. 2 - Principi fondamentali
1.
Per
quanto riguarda i principi fondamentali, solidarietà internazionale, principali
campi di iniziative di azione, unità sindacale,
autonomia sindacale, democrazia sindacale, diritti e doveri degli iscritti,
incompatibilità, provvedimenti disciplinari, autonomia amministrativa,
contributi, compiti dei designati in organismi, coordinamenti donne, strutture
organizzative o di servizio o sezioni di lavoro valgono le norme espresse dallo
Statuto della CGIL.
TITOLO II
Delle strutture e delle forme organizzative
Art. 3 - Struttura organizzativa
1.
SLC
si articola nei seguenti livelli: azienda o luogo di lavoro, Comprensorio o
Provincia o area metropolitana in rapporto con gli Statuti regionali della
CGIL, nazionale.
2.
In
tutti i luoghi di lavoro l’Assemblea delle iscritte e
degli iscritti costituisce la rappresentanza di base SLC e sua istanza
congressuale.
3.
L’Assemblea
ogni due anni e comunque alla scadenza congressuale
elegge il Comitato delle iscritte/iscritti che costituisce la prima istanza
congressuale.
4.
L’elezione
dei Comitati delle iscritte/iscritti e la convocazione dell’Assemblea sono regolate dallo Statuto della CGIL.
5.
In
assenza di strutture unitarie il Comitato delle iscritte e degli iscritti svolge il ruolo e le funzioni di delegazione trattante
SLC.
TITOLO III
Organi
Art. 4 - Il Congresso
1.
Il
Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle istanze
delle strutture organizzative SLC.
2.
Il
Congresso di base nei luoghi di lavoro è composto dall’Assemblea generale delle
iscritte e degli iscritti; il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre
la possibilità di votare o essere eletti è riservata alle iscritte e agli
iscritti SLC.
3.
Il
Congresso comprensoriale o provinciale o di area metropolitana
è composto dalle delegate e dai delegati elette/i nei Congressi di base.
4.
Il
Congresso nazionale è composto dalle delegate e i delegati elette/eletti nei
Congressi comprensoriali o provinciali o di aree
metropolitane.
5.
Il
Congresso SLC è convocato in concomitanza con il Congresso CGIL.
6.
Almeno
due mesi prima della data fissata il Comitato direttivo nazionale comunicherà
l’ordine dei lavori e le norme di massima per l’effettuazione del Congresso
SLC.
7.
I
Congressi ai vari livelli possono essere convocati in sessione straordinaria su
deliberato del Comitato direttivo o dietro richiesta
di 1/10 delle iscritte/iscritti.
Art. 5 - Congressi comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane
1.
I
Congressi comprensoriali o provinciali o di aree
metropolitane sono convocati dai rispettivi organi direttivi in preparazione
del Congresso nazionale; provvedono ad eleggere i rispettivi Comitati direttivi
fissandone preventivamente il numero dei componenti e il Collegio dei sindaci
revisori; provvedono ad eleggere i componenti del Coordinamento regionale.
2.
Le
norme per l’organizzazione dei Congressi comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane e per l’elezione dei delegati a detti
congressi, applicative del presente Statuto, sono competenza dei rispettivi
organi direttivi, che devono stabilire il rapporto tra numero delle
iscritte/iscritti e numero delle delegate/delegati da eleggere.
Art. 6 - Congresso nazionale
1.
Il
Congresso nazionale SLC è il massimo organo deliberante
del sindacato lavoratori della comunicazione ed ha i seguenti compiti:
1)
determinare
la politica di SLC da seguirsi da parte di tutta l’organizzazione;
2)
eleggere
il Comitato direttivo nazionale, il Collegio dei sindaci revisori e il Collegio
di verifica;
3)
deliberare
sulle modifiche allo Statuto con la maggioranza qualificata dei 3/4.
2.
Il
Congresso può decidere, a maggioranza degli aventi
diritto, di delegare al Comitato direttivo la decisione di affiliazione
internazionale o di partecipazione a tali organismi; quest’ultimo
delibererà con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.
Art. 7 - Organi direttivi ed esecutivi
1.
Organi
deliberanti nazionali, comprensoriali o provinciali o di aree
metropolitane SLC sono:
- i rispettivi Comitati Direttivi.
2.
E’
organo esecutivo e di direzione operativa:
-
Art. 8 - Comitato direttivo nazionale
1.
Il
Comitato direttivo è il massimo organo deliberante di SLC tra un Congresso e
l’altro.
2.
Ad
esso è affidato il compito di direzione del sindacato
lavoratori della comunicazione nell’ambito degli orientamenti decisi dal
Congresso nazionale, di impostare le iniziative di portata generale, di
verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario
coordinamento delle strutture in cui SLC si articola, di provvedere alla
convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso nazionale.
3.
È
eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti.
4.
Le
vacanze, che si verificassero, tra un Congresso e
l’altro, possono essere colmate per cooptazione da
parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di 1/3 dei suoi componenti
e per sostituzione decisa dal Comitato direttivo medesimo.
5.
Qualora
ricorra una motivata necessità politica di allargamento
del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere
decise, fino al massimo di 1/10 del numero fissato dal Congresso.
6.
La
composizione del Comitato direttivo e, più in generale, degli organi direttivi
ai vari livelli dovrà prevedere la presenza di lavoratrici e di lavoratori in
produzione secondo le norme statutarie previste dallo Statuto della CGIL.
7.
Esso
elegge nel suo seno un presidente e due vice presidenti ai quali compete garantire il suo funzionamento sulla base delle
modalità previste da un Regolamento che il Direttivo stesso dovrà assumere con la
maggioranza dei 3/4 dei presenti.
8.
Il
Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con
9.
Ogni
componente del Comitato direttivo ha diritto a
partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle strutture territoriali SLC e
prendervi la parola.
10. Il Comitato
direttivo nazionale si pronuncia su tutte le questioni che sono regolate dal
presente Statuto e dalle deliberazioni congressuali.
11. Elegge il
Segretario generale e
12. Definisce le
linee generali della contrattazione collettiva riguardanti
tutte le categorie dei lavoratori interessati.
13. Studia i
problemi generali, economici, tecnici, professionali, artistici, sociali
riguardanti le varie categorie e stabilisce la relativa linea di condotta.
14. Promuove tutte
le iniziative - a tutti i livelli - al fine di fare avanzare il processo di unità del Sindacato.
15. Richiede
periodicamente al Collegio dei sindaci una relazione sull’attività
amministrativa di SLC.
16. Approva il bilancio preventivo di SLC entro il mese
di dicembre di ogni anno, presentato dalla segreteria,
riferito all’esercizio dell’anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno
approva il bilancio consuntivo riferito all’esercizio precedente.
17. Delibera sulle percentuali di riparto della canalizzazione, di applicazione delle regole amministrative in conformità
alla Legge 460 del 1997.
18. Provvede alle
designazioni e alle nomine dei rappresentanti di SLC in seno ad organismi nei
quali il sindacato ha parte responsabile o per i quali
tale rappresentanza sia prevista.
Elegge inoltre
gli Ispettori SLC.
19. Designa i
rappresentanti di SLC negli Organismi internazionali.
20. Deve altresì
assolvere tutte le funzioni che esorbitano dalle ordinarie attribuzioni della
Segreteria.
21. La riunione del
Comitato direttivo è valida quando sia presente almeno
la metà più uno dei suoi membri. Le sue decisioni sono prese
a maggioranza dei membri presenti salvo quanto diversamente previsto
all’ultimo comma dell’art. 6 del presente Statuto.
22. Il Comitato
direttivo nazionale risponde della propria attività al Congresso nazionale.
23. Il Comitato
direttivo nazionale può articolarsi in commissioni di
lavoro con funzioni di elaborazione di proposte e di iniziative nell’ambito
degli indirizzi e delle scelte stabilite dal Congresso.
24. Dopo tre
assenze non giustificate si decade dall’organo.
Art. 9 - Segreteria nazionale
1.
2.
È
eletta dal Comitato direttivo nazionale che ne fissa la composizione.
3.
4.
5.
Essa
delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
6.
7. Il Segretario generale rappresenta
legalmente SLC di fronte a terzi e in giudizio per tutte le materie ad eccezione di quelle elencate
al comma successivo, che possono essere delegate.
8.
La
rappresentanza legale di SLC può essere delegata ad altra persona, nominata con
formale delibera della segreteria nazionale SLC, per tutti i negozi giuridici
di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della
sicurezza sul lavoro. Con analoga delibera la segreteria nazionale SLC può
revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo
contestualmente alla formalizzazione di una nuova
nomina. Di tali delibere viene formalmente informato
il comitato direttivo nazionale SLC.
9.
In
caso di impedimento o di assenza tale rappresentanza è
delegata al Vicesegretario o ad altro componente la segreteria nazionale.
Art. 10 - Collegio di verifica
1.
Il
Collegio di verifica si compone di membri effettivi e supplenti.
2.
Il
Congresso ne definisce la composizione numerica.
3.
Esso
è eletto a voto palese dal Congresso a maggioranza
qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti tra le iscritte/iscritti con
un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto
prestigio, autonomia e indipendenza.
4.
Nel
caso che, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti
il Collegio, il numero dei supplenti si riducesse, il Comitato direttivo può
provvedere a sostituzioni con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.
5.
Il
Collegio di verifica, su richiesta di una o più
iscritte/iscritti o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle
procedure e sugli atti dei vari organismi, dei dirigenti e dei funzionari
sindacali in relazione alle loro rispondenze alle norme statutarie e regolamentari
ed alle decisioni regolarmente assunte dagli organismi da SLC, con possibilità
di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o
parzialmente atti giudicati irregolari.
6. Qualora l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi
di democrazia e di garanzia di altri/e iscritti/e o che risulti lesivo per
l’organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie
deliberazioni al Comitato di garanzia.
7.
Il
Collegio di verifica di SLC ha giurisdizione sull’attività delle strutture categoriali di livello inferiore.
8.
Contro
le decisioni del Collegio di verifica di SLC è possibile
il ricorso, in seconda ed ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL
nazionale.
9.
Le
decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata
dei 2/3 dei componenti.
10. Le modalità di procedura e
funzionamento interno del collegio di verifica sono determinate
da un apposito regolamento proposto dallo stesso ed approvato dal comitato
direttivo nazionale, secondo le indicazioni del Comitato direttivo della CGIL.
11. Il Collegio elegge
nel proprio seno una Presidenza.
12. I componenti effettivi del Collegio di verifica sono invitati
al Comitato direttivo nazionale.
Art. 11 – Collegio dei sindaci e attività
amministrativa
1.
In
ciascuna delle istanze che costituiscono la struttura
organizzativa di SLC a cui quindi compete l’amministrazione di un fondo, si
devono osservare le seguenti norme:
a)
elezione
da parte del Congresso, a voto palese, di un Collegio dei sindaci. Il Collegio
nazionale dei sindaci è composto da cinque membri
effettivi e cinque supplenti, i quali non devono ricoprire responsabilità
amministrative a qualsiasi livello dell’organizzazione, con il compito di
controllare l’andamento amministrativo, la regolarità di tutte le spese, la
esistenza e la destinazione delle eccedenze attive e degli accantonamenti;
b)
compilazione
annuale, a cura della Segreteria, dei bilanci consuntivo e preventivo,
rispettivamente entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni
anno, da sottoporre all’approvazione del Comitato direttivo nazionale, dei
Comitati direttivi comprensoriali, provinciali o di aree metropolitane,
corredate da una relazione del Collegio dei sindaci;
c)
presentazione,
da parte del Collegio dei sindaci revisori, al Congresso di una relazione
complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso
e l’altro;
d)
rendere
pubblici agli iscritti i bilanci e il rendiconto;
e)
il
Collegio dei sindaci revisori nomina al proprio interno il suo Presidente;
f)
SLC
non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo diverse
disposizioni legislative;
g)
Il
patrimonio di SLC, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della
CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l’organismo di
controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
h)
la
quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno
luogo ad alcuna rivalutazione.
2. Nell’ambito dell’autonomia giuridica e amministrativa delle
strutture SLC, a fronte di eventuali decisioni
amministrative assunte da singoli dirigenti , al difuori
di orientamenti assunti in organismi dirigenti o comunque fuori dalle regole
decise dall’organizzazione, che comportino oneri alle strutture dirette, SLC e
le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite
dalla legge, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.
Art. 12 - Ispettori
1.
Sono istituiti gli Ispettori di SLC nel numero di
tre. Scelti tra iscritti e iscritte, dotati dei requisiti
di competenza necessari, che non ricoprano incarichi o funzioni di direzione
politica o di carattere amministrativo.
2.
Gli Ispettori sono vincolati al massimo di
riservatezza, nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti.
La violazione di tale comportamento determina l’immediata verifica del Comitato
direttivo nazionale.
3.
Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare
canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione del regolamento del personale,
alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti, Società e
Associazioni, promosse dalle strutture territoriali e dai Coordinamenti
regionali SLC, nonché quelli loro assegnati dal
Comitato direttivo nazionale SLC.
4.
L’attività degli Ispettori si sviluppa nei
confronti delle strutture territoriali e dei coordinamenti regionali SLC.
5.
Essi si attivano su esplicito mandato conferito dal
Comitato direttivo nazionale SLC o dalla Segreteria nazionale SLC e ad essi riferiscono i risultati delle ispezioni, oltreché, se del caso, al Collegio dei sindaci.
6.
Qualora si riscontrino irregolarità, alla struttura
sottoposta a ispezione è concesso un tempo entro il
quale regolarizzare le anomalie dandone comunicazione a SLC nazionale e al
Centro regolatore regionale di riferimento.
7.
Le modalità di procedura e di funzionamento degli
ispettori sono determinate da un regolamento da essi
proposto e approvato dal Comitato direttivo nazionale.
8.
Il Coordinatore degli Ispettori è invitato alle
riunioni del Comitato direttivo nazionale.
Art. 13 - Indennità di rappresentanza e gettoni di
presenza
1.
Tutte
le indennità e gettoni di presenza a titolo di rappresentanza di SLC in seno ad
organismi elettivi o di nomina vengono versate alle
rispettive strutture di SLC.
2.
Le
somme percepite dai rappresentanti elettivi o di nomina nazionale dovranno
essere versate al sindacato nazionale; le somme percepite dai rappresentanti
elettivi o di nomina comprensoriale, provinciale o di area
metropolitana dovranno essere versate ai sindacati comprensoriali o provinciali
o di aree metropolitane. La rappresentanza di cui al primo comma del presente
articolo non deve essere in contrasto con le norme di incompatibilità
dello Statuto della CGIL.
Art. 14 - Sindacato di Comprensorio o Provincia o di area metropolitana
1.
Il
Sindacato di Comprensorio o Provincia o di area
metropolitana è costituito da tutti gli organizzati del Comprensorio o
Provincia o area metropolitana che eleggono nel Congresso il rispettivo
Comitato direttivo, il Collegio dei sindaci revisori, i delegati al Congresso
nazionale SLC e i componenti del Coordinamento regionale.
2.
È
ammesso far confluire, laddove se ne riscontri la necessità e l’intesa con le
relative strutture della CGIL, in determinati comprensori, gli organizzati di altre aree comprensoriali limitrofe, ovvero nei casi in
cui gli organizzati circoscritti in dette aree non rappresentano rilievo
numerico e politico tale da far ritenere valida la costituzione di un livello
organizzativo con piena autonomia.
Art. 15 - Comitato direttivo di Comprensorio o
Provincia o di area metropolitana
1.
Il
Comitato direttivo di Comprensorio o Provincia o di area
metropolitana, nell’ambito delle rispettive Camere del Lavoro territoriali,
esercita l’iniziativa per quanto concerne l’azione tendente alla difesa e allo
sviluppo dei diritti dei lavoratori, attraverso la promozione di organismi
unitari nella generalità dei luoghi di lavoro e porta in discussione le
proposte del Comitato direttivo nazionale e della Segreteria nazionale.
2.
Elegge
3.
Inoltre
il Direttivo di Comprensorio o Provincia o di area metropolitana
nomina le rappresentanze non elettive del sindacato.
Art. 16 - Segreteria comprensoriale o provinciale o di area metropolitana
1.
2.
Stabilisce
altresì le varie attribuzioni interne alla Segreteria stessa e provvede,
laddove se ne ravvisi l’esigenza, al funzionamento dei Dipartimenti, uffici e
coordinamenti di azienda e di settore.
3.
Il
Segretario generale rappresenta legalmente SLC di fronte a terzi ed in
giudizio. In caso di impedimento o di assenza tale
rappresentanza è delegata al vice segretario o ad altro componente la
segreteria comprensoriale o provinciale o di area metropolitana.
Art. 17 - Coordinamento regionale
1. Il Coordinamento regionale
è una struttura funzionale eletta dai Congressi di Comprensorio o Provincia o area
metropolitana.
2. Il Coordinamento regionale sentiti i Comprensori o Province o aree metropolitane decide
i criteri e il numero dei propri componenti da eleggere nei Congressi di
Comprensorio o Provincia o Area metropolitana; eventuali vacanze di componenti
eletti che si verificassero, tra un Congresso e l’altro, possono essere
integrate per designazione da parte del Comitato direttivo del Comprensorio o
Provincia o area metropolitana che ha eletto i componenti da sostituire.